Premessa
Il Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, successivamente modificato dalla Finanziaria 2019 (Legge 145 del 30 dicembre 2018) ha previsto l’obbligo di:
- Memorizzare elettronicamente e
- Trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate
- I corrispettivi giornalieri
Soggetti interessati
L’obbligo è previsto per i commercianti al minuto e per le attività assimilate, come definiti dall’art. 22 del Testo Unico IVA (D.P.R. n. 633 del 1972) e quindi:
- Negozianti e commercianti, anche per corrispondenza, a domicilio e ambulanti;
- Alberghi, ristoranti, mense aziendali;
- Servizi di trasporto di persone e veicoli
- Servizi offerti in locali aperti al pubblico, ambulanti e porta-a-porta
- Alcuni servizi finanziari
- Operazioni di assicurazione e riassicurazione
- Cambi valuta
- Operazioni su titoli azionari, obbligazionari e simili
- Scommesse su gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere
- Affitti e cessioni di terreni e aziende agricole
- Servizi postali
- Biblioteche, discoteche, musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e attività simili a queste
Termini di decorrenza
L’obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi scatta dal:
- 1° gennaio 2020 per la generalità dei soggetti
- È anticipato al 1° luglio 2019 per soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000€
L’obbligo era già entrato in vigore:
- dal 1° luglio 2018 per le operazioni di vendita di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
- dal 1° aprile 2017 per le cessioni effettuate tramite distributori automatici (c.d. vending machines)
Casi di esenzione
Il Ministero dell’Economia, con decreto del 10 maggio 2019, ha previsto specifici esoneri dall’adempimento per alcune tipologie di attività:
- operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad es. cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione);
- prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- le operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018) – questa ipotesi di esonero si applica fino al 31 dicembre 2019;
- le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, le cessioni a bordo delle navi da crociera).
I dati relativi alle operazioni esonerate, peraltro, devono continuare a essere annotati nel registro dei corrispettivi. In ogni caso, chi effettua le operazioni esonerate può comunque decidere di procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Specifiche tecniche
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dovranno essere effettuate con strumenti tecnologici che garantiscano:
- inalterabilità dei dati
- sicurezza dei dati stessi
Con l’introduzione dei corrispettivi elettronici, diventa fiscalmente superflua l’emissione di scontrini, ricevute fiscali e titoli di viaggio (per le operazioni di trasporto).
La Legge 58 del 28 giugno 2019 (che ha convertito il “Decreto Crescita” del 30 aprile 2019) ha previsto la facoltà di inviare i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, rimasta invariata e definita dal Testo Unico Iva (D.P.R. 633/1972).
Sanzioni
Le sanzioni restano le stesse previste in caso di mancata emissione dello scontrino, o di emissione per importi inferiori a quelli reali, ovvero pari al 100% dell’IVA non esposta, ma la Legge 58 del 28 giugno 2019 (di conversione del “Decreto crescita”) ha previsto la non applicazione di dette sanzioni per i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo, purché l’invio sia effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In caso di malfunzionamento del registratore, la mancata tempestiva richiesta di manutenzione comporta una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Alla quarta sanzione in cinque anni è disposta la sospensione della licenza per un periodo da 3 giorni a un mese, ma se i corrispettivi omessi superano 50.000€ la sospensione va da uno a sei mesi”
Dunque, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dei corrispettivi, che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, nel periodo di moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991 e al D.P.R. 696/1996). Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria delle sanzioni, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/1972 fino alla messa in uso del registratore telematico; anche la liquidazione dell’Iva periodica deve rispettare i termini ordinari. Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione “Corrispettivi” dell’area “Fatture e corrispettivi” anche una procedura web denominata “Documento commerciale online” per la predisposizione dei documenti di vendita con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa. Al termine dell’inserimento dei dati, la procedura genera in pdf il documento commerciale, assegnandogli un codice identificativo univoco: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest’ultimo, potrà essere inviato via e-mail o tramite altra modalità elettronica (SMS, WhatsApp, etc.).
Credito d’imposta
Per gli anni 2019 e 2020 è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a 250€ in caso di acquisto e di 50€ in caso di adattamento, per ogni registratore di cassa. Il contributo potrà essere utilizzato in compensazione su F24, dal mese successivo all’acquisto o all’adattamento del registratore di cassa, utilizzando l’apposito codice tributo “6899” e indicando l’anno di imposta in cui si è acquistato o riadattato il registratore di cassa.