L’obiettivo della riforma
Il nuovo Codice della crisi d’impresa (Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14.02.2019) ha l’obiettivo generale di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali e ha l’obiettivo specifico di salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro ad una crisi d’impresa.
Il nostro legislatore ha così dato risposta al principio fissato nella raccomandazione 2014/135/UE che ha il duplice intento di incoraggiare la formazione di un quadro giuridico che consenta la ristrutturazione efficace delle imprese sane in difficoltà finanziaria e di dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti, promuovendo l’imprenditoria, gli investimenti e l’occupazione e contribuendo a ridurre gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.
Ci si attende un futuro del sistema paese Italia composto da PMI sane e produttive senza più fallimenti guidate da imprenditori (individuali e/o collettivi) attenti allo stato di salute della propria azienda e più consapevoli e coinvolti nella scelta e nella gestione del proprio assetto organizzativo.
Grava infatti in capo all’imprenditore un generalizzato obbligo di adozione di misure organizzative idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi aziendale per assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Le nuove procedure: gli alert
Gli indicatori della crisi di impresa si basano sugli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e/ o finanziario dell’impresa.
Si tratta di squilibri che vanno rapportati sia alle specifiche caratteristiche dell’azienda e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, sia in relazione alla data di costituzione e di inizio dell’attività.
Gli indici della crisi d’impresa devono dare evidenza:
- alla sostenibilità dei debiti dell’impresa per almeno i 6 mesi successivi;
- alle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o per i 6 mesi successivi quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi;
Sono indicatori significativi:
- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13 comma 2);
- Il legislatore ha inoltre conferito al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il compito di elaborare con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.
- Il legislatore ha tuttavia dato la possibilità all’impresa di dichiarare le ragioni per le quali ritiene non adeguati tali indici ed indicarne altri, ritenuti più idonei, tenuto conto delle specificità delle singole imprese, che potrebbero rendere gli indici elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi. L’impresa dissenziente, in questo caso, deve specificare le ragioni del proprio dissenso nella nota integrativa al bilancio di esercizio ed indicare gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. È parallelamente affidato ad un professionista indipendente l’attestazione dell’adeguatezza degli indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione deve essere allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione attestata produce effetti per l’esercizio successivo. A partire dall’esercizio successivo, l’impresa sarà pertanto “valutata” sulla base di questi diversi indici.
Il sistema dei controlli
Il legislatore ha creato un sistema ferreo di controlli interni ed esterni all’impresa introducendo una procedura di allerta finalizzata a consentire la pronta emersione della crisi basata su segnalazioni attivabili da:
- organi di controllo interno
- amministrazioni finanziarie e previdenziali
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Evita la crisi d’impresa!