L’INPS, con il messaggio n. 3359 del 17.09.2019, chiarisce dubbi in merito alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di rapporto di lavoro subordinato nelle società di capitali.
Le condizioni che devono essere accertate in merito alla valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato sono le seguenti:
- il potere deliberativo deve essere affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
- deve essere fornita una rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
- il soggetto deve svolgere, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società, in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
Inps