Le novità legislative del nuovo Codice della Crisi d’impresa, a tutela della continuità d’impresa, oltre alle disposizioni che riguardano la tempestiva segnalazione dello stato di crisi, che prevedono precisi obblighi in capo agli amministratori e all’organo di controllo interno, investe creditori pubblici qualificati dello stesso onere.
I creditori pubblici qualificati “segnalano” la crisi
I creditori pubblici qualificati sono:
- l’Agenzia delle Entrate;
- l’INPS;
- l’Agenzia della Riscossione.
La procedura prevista impone ai creditori pubblici qualificati di avvertire il debitore, tramite Pec o RR, quando la relativa esposizione debitoria ha superato un importo considerato rilevante e di cui si dirà qui appresso. Se il debitore, nei successivi 90 gg dalla ricezione della predetta comunicazione rimane inerte i creditori qualificati procederanno con la segnalazione all’OCRI.
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Gli alert esterni: individua tempestivamente la crisi d’impresaLe soglie di esposizione previste per i creditori I creditori pubblici qualificati
- L’Agenzia delle entrate prevede una soglia di esposizione rilevante in presenza di un ammontare totale del “debito scaduto e non versato” ai fini IVA (come risultante dalla dichiarazione periodica) quando questo sia pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a 25.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente (per importi fino a 2.000.000 di euro), ovvero non inferiore a 50.000 euro (per volumi fino a 10.000.000 di euro) o non inferiore a 100.000 euro (per volumi oltre 10.000.000 di euro). Secondo la norma l’obbligo di segnalazione per l’Agenzia delle Entrate decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica “relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo” all’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (15.08.2020).
Nota bene : la bozza di correttivo modifica i vincoli per l’amministrazione finanziaria abbassando dal 30% al 10% dell’ammontare dello scaduto Iva. - La soglia dei debiti tributari Iva, che farà scattare l’allerta per la crisi d’impresa, non sarà più ancorata a una percentuale, ma a parametri qualificati rapportati a 3 scaglioni di fatturato.
- L’Inps prevede una soglia di esposizione rilevante in presenza di ritardo di “oltre 6 mesi” nel versamento di contributi previdenziali, per un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente (oltre la soglia base di 50.000 euro).
- L’Agente della Riscossione prevede una soglia di esposizione rilevante in presenza di un ammontare dei crediti affidati dopo la data di entrata in vigore del Codice della crisi (autodichiarati o accertati e scaduti da oltre 90 giorni) che superi le soglie di 500.000 euro (per le imprese individuali) e di 1.000.000 di euro (per le società).
I creditori pubblici qualificati sono tenuti a procedere, senza indugio, alla segnalazione con modalità telematiche all’OCRI nel caso in cui, scaduto il termine di 90 giorni, il debitore non ha alternativamente dato prova di:
- aver estinto il proprio debito;
- aver regolarizzato il proprio debito per intero con le modalità previste dalla legge;
- essere in regola con il pagamento rateale previsto dall’art. 3-bis del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (ci si riferisce alla liquidazione e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali che devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell’10 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
- aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
L’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’Agente della riscossione procedono senza indugio alla segnalazione all’OCRI anche quando il debitore è decaduto dalla rateazione e risultano superate le soglie rilevanti definite dal legislatore.
I diversi tempi previsti per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati sono:
- Inps. È l’ente da cui arriveranno le prime segnalazioni: l’obbligo decorre infatti dal 15 agosto 2020 . La soglia di “allerta” non fa distinzione per tipologia di debito, pertanto essa riguarda sia i debiti per contributi da lavoro subordinato che i debiti per contributi da gestione separata, cosiddetti parasubordinati. La norma non sembra inoltre escludere neanche i contributi dovuti alla gestione obbligatoria da artigiani e commercianti, né quelli dovuti alla gestione separata individuale;
- agente della Riscossione. Le segnalazioni partiranno da 14 gennaio 2021 poiché l’obbligo riguarda i crediti affidati dopo il 15 agosto 2020;
- agenzia delle Entrate. L’obbligo prende avvio dalla comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi (15 agosto 2020), ossia dal primo trimestre dell’anno 2021. Per l’Agenzia il monitoraggio riguarda infatti solo l’Iva e la soglia di rilevanza è individuata dall’ammontare del debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati della liquidazione periodica, che deve essere pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo, con una soglia minima commisurata alle dimensioni dell’impresa determinate in base al volume di affari risultante dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente.
ATTENZIONE: la data di costituzione dell’OCRI è stata ora prorogata al 1.09.2021 con conseguente spostamento delle date stabilite per il sistema degli alert esterni.
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Prevenire la crisi d’impresa: quando i creditori qualificati azionano gli alert esterniLe soglie in sintesi schematica
quando il debito scaduto e non pagato per IVA
risulti almeno pari al 30% del volume d’affari della liquidazione periodica dell’IVA
e
non sia inferiore a € 25.000,00 quando il volume d’affari della dichiarazione IVA dell’anno precedente ammonta a € 2.000.000,00
non sia inferiore a € 50.000,00 quando il volume d’affari della dichiarazione IVA dell’anno precedente ammonta a € 10.000.000,00
non sia inferiore a € 100.000,00 quando il volume d’affari della dichiarazione IVA dell’anno precedente ammonta ad oltre € 10.000.000,00
quando il debito scaduto e non pagato per contributi previdenziali
risulti in ritardo di oltre 6 mesi
per un ammontare superiore alla metà dei contributi dovuti nell’anno precedente
per un ammontare superiore alla soglia di €50.000,00
quando il debito scaduto e non pagato per crediti affidati alla riscossione
risulti in ritardo di oltre 90 gg
e
superi la soglia di € 500.000,00 per aziende individuali
superi la soglia di € 1.000.000,00 per aziende collettive