In data 16 Marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il maxi decreto legge “Cura Italia”. Misure economiche sono state messe in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Italia ed aiutare medici, lavoratori, famiglie ed imprese.
Il sistema economico italiano beneficerà di un’iniezione da circa 25 miliardi di euro e di finanziamenti per 350 miliardi.
«Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra» ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza del 16 marzo.
Quatto sono i fronti su cui il decreto interverrà:
- Il Sistema Sanitario Nazionale, la protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza COVID-19 saranno potenziati attraverso finanziamenti ed ulteriori misure;
- I lavoratori verranno tutelati attraverso provvedimenti finalizzati alla difesa dell’occupazione e del reddito;
- ll credito di famiglie e micro, piccole e medie imprese saranno sostenute tramite sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- Obblighi tributari e contributivi nonché altri adempimenti fiscali saranno posticipati. Inoltre lo Stato stanzierà degli incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo. In particolare ci riferiamo agli adempimenti tributari ed i pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, all’apertura degli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, il potenziamento delle modalità di lavoro a distanza ed il sostegno al settore del turismo.
Andiamo ora ad analizzare il testo decreto “Cura Italia” del 16 marzo 2020, ed in particolare le misure fiscali che esso ha predisposto evidenziandone i soggetti a cui le stesse sono rivolte.
Sospensione dei versamenti del 16 marzo 2020
Sono prorogati tutti i versamenti fiscali (principalmente iva, ritenute dipendenti e lavoratori autonomi, addizionali regionali e comunali) scaduti ieri 16 marzo 2020:
- Al 20 marzo 2020 per contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro nell’anno precedente;
- Al 31 maggio 2020 per tutti gli altri contribuenti; sarà data comunque possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, a decorrere da maggio 2020.
Tutti gli altri versamenti nei confronti delle P.A., compresi i contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) scaduti ieri 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.
ATTENZIONE: IL DECRETO LIQUIDITÀ (DL 23/2020) HA PREVISTO UN AGGIORNAMENTO DI TALE VOCE.
Sospensione di tutti i versamenti dall’8 marzo al 31 marzo 2020 per soggetti “piccoli”
Sono sospesi tutti i versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali scadenti dall’8/3/2020 al 31/3/2020 per soggetti con ricavi e compensi inferiori a 2 milioni di euro nell’anno precedente:
- Al 31 maggio 2020 per tutti gli altri contribuenti; sarà data comunque possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, a decorrere da maggio 2020.
ATTENZIONE: IL DECRETO LIQUIDITÀ (DL 23/2020) HA PREVISTO UN AGGIORNAMENTO DI TALE VOCE.
Sospensione di tutti i versamenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020 per particolari categorie
Sono sospesi i versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali scadenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 per soggetti operanti in determinate categorie, in particolare:
- Imprese turistico-ricettive (alberghi, affittacamere, cc.), agenzie di viaggio, tour operator;
- Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- Gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo;
- Centri sportivi, piscine e centri natatori, aziende termali;
- Ricevitorie del Lotto;
- Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- Gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night club, sale da gioco e da biliardo, parchi divertimento e parchi tematici;
- Stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- Servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- Servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- Servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative, ovvero di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
Per questi contribuenti i versamenti sono prorogati al 31 maggio 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili a decorrere da maggio 2020.
La sospensione è allungata di un mese, quindi dal 2 marzo al 31 maggio 2020 per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, le quali dovranno effettuare i versamenti in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020.
ATTENZIONE: IL DECRETO LIQUIDITÀ (DL 23/2020) HA PREVISTO UN AGGIORNAMENTO DI TALE VOCE.
Sospensione termini pagamento cartelle e accertamenti esecutivi
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 relativi a:
- Cartelle emesse da agente della riscossione;
- Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia Entrate;
- Avvisi di addebito emessi da INPS e INAIL;
- Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane;
- Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali;
Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Dovranno essere versati comunque entro il 31 maggio 2020:
- Rata della “rottamazione ter” scaduta il 28/02/2020;
- Rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31/03/2020.
Non effettuazione ritenute d’acconto lavoratori autonomi, su richiesta
Sui compensi percepiti da soggetti con ricavi inferiori a 400.000€ nel 2019 potrà non essere applicata la ritenuta d’acconto, a fronte di presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Non possono beneficiare di detta disposizione i soggetti che abbiano sostenuto nel mese precedente spese per lavoro dipendente.
Le ritenute saranno poi versate dal percettore in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o in 5 rate mensili a decorrere da maggio 2020.
Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro
E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro.
Credito d’imposta per contratti di locazione
E’ riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa un credito d’imposta pari al 60% dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C/1
Detrazione erogazioni liberali
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare il contenimento e la gestione del Covid-19 sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un massimo di 30.000€.
Anche le imprese possono ordinariamente dedurre dal reddito dette donazioni.
Indennità una tantum a professionisti e Co.Co.Co.
E’ riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita iva, ai lavoratori con rapporto di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori delle spettacolo.
Sono esclusi dall’indennità gli iscritti a Casse di Previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del Lavoro, Avvocati, ecc.).
Sospensione mutui prima casa per titolari di partita iva
E’ data possibilità ai titolari di partita iva di chiedere la sospensione delle rate dei mutui prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.
Sospensione rimborso prestiti PMI
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche e altri istituti finanziari alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020, e a questa data è rinviata anche la restituzione dei prestiti non rateali.
Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.
Premio per lavoro svolto in sede
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficare del c.d. smart working, calcolato in proporzione dei giorni lavorati nel mese.
Il premio è riconosciuto dal datore di lavoro, ed è esentasse.
Differimento termini di approvazione dei bilanci 2019
Tutte le società potranno convocare le assemblee di approvazione dei bilanci 2019 entro il 28 giugno 2020 in luogo del 29 aprile 2020.
I soci potranno intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove non previsto dagli Statuti, e non sarà necessario che Presidente e segretario si trovino nello stesso luogo.
Ti invitiamo a scrivere a mgs@mgsconsulenti.com per ulteriori informazioni ed approfondimenti sul decreto legge.