Per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo ha disposto, sull’intero il territorio italiano, la sospensione fino al 3 Aprile 2020 delle attività produttive e commerciali non necessarie e strategiche. Resta ferma la possibilità per gli esercizi sospesi di proseguire la propria attività in modalità smart working. Il primo Ministro Giuseppe Conte con l’ultimo decreto del 22 marzo ha infatti rinnovato l’invito ad imprese e professionisti italiani di rimanere a casa attivando, ove possibile, la modalità di lavoro in remoto al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Le ultime disposizioni vanno perciò ad ampliare ed aggiornare quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 in merito a quali siano le attività aperte.
Il completamento delle attività necessarie alla sospensione degli esercizi sospesi con il DPCM 22 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza, dovrà avvenire entro il 25 marzo 2020.
Le attività sospese a seguito del DPCM 11 marzo, dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, del DPCM 22 marzo non sono tenute a farne comunicazione al Suap del Comune. A differenza, gli esercizi che sospendono temporaneamente ed in modo volontario la propria attività dovranno provvedere ad adempiere a tale comunicazione.
Attraverso lo studio delle recenti ordinanze e decreti, il nostro team ha di seguito sintetizzato e suddiviso per aree di business le attività che possono rimanere aperte e quelle sospese in risposta all’emergenza da coronavirus.
ATECO | DESCRIZIONE |
---|---|
1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
3 | Pesca e acquacoltura |
5 | Estrazione di carbone |
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 | Industrie alimentari |
11 | Industria delle bevande |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16.24 | Fabbricazione di imballaggi in legno |
17 | Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60) |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) |
23.13 | Fabbricazione di vetro cavo |
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, uso igienico, per farmacia |
25.21 | Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale |
25.92 | Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo |
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
27.2 | Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici |
28.29.30 | fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio |
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri |
33 | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09,33.12.92, 33.16, 33.17) |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 | Gestione delle reti fognarie |
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 | Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) |
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.2 | Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 | Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.91 | Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 | Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici |
46.71 | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua |
51 | Trasporto aereo |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 | Servizi postali e attività di corriere |
55.1 | Alberghi e strutture simili |
J (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative |
69 | Attività legali e contabili |
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 | Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
74 | Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 | Servizi veterinari |
78.2 | Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) -nei limiti in cui siano espletate le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo e dell’allegato 1 del DPCM 22 marzo modificato come da DM 25 marzo- |
80.1 | Servizi di vigilanza privata |
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
82.20 | Attività dei call center (limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo) |
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
82.99.99 | Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti) |
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 | Istruzione |
86 | Assistenza sanitaria |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 | Assistenza sociale non residenziale |
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
Ristoranti e bar – fino al 03.04.2020
Come già indicato dal DPCM 11 Marzo 2020, restano tuttora chiusi al pubblico gli esercizi che erogano servizi di ristorazione (con e senza posti a sedere) tra i quali:
- Bar
- Pub
- Ristornati
- Gelaterie
- Pasticcerie
- Enoteche
- Fast food
- Pizzerie
- Friggitorie
- Rosticcerie
- Piadinerie
Con l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 alle attività chiuse al pubblico si sono aggiunti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante ad esclusione di quelli presenti sulla rete autostradale. Quest’ultimi possono vedere prodotti da asporto consumabili esternamente ai locali.
È consentito effettuare consegne a domicilio nel rispetto di norme igienico-sanitarie sia in fase di confezionamento che di trasporto.
Chi può continuare a lavorare sono le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di ospedali ed aeroporti con l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività commerciali al dettaglio – fino al 03.04.2020
Come da DPCM 11 marzo le attività commerciali al dettaglio devono rimanere chiuse al pubblico. Riportiamo di seguito alcune delle attività sospese indicate all’interno delle FAQ presenti sul sito del Governo Italiano:
- Laboratori artigiani
- Commerci al dettaglio di ricambi d’auto, prodotti di agricoltura
- Agenzie pratiche automobilistiche (ACI)
- Negozi di giocattoli
- Negozi di fiori
Sono escluse, e quindi restano aperte, le attività di vendita di beni di prima necessità e generi alimentari sia effettuata in esercizi commerciali di vicinato che di media e grande distribuzione. Resta perciò fermo quanto già precedentemente disposto dal DPCM 11 marzo e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Tra gli esercizi aperti ricordiamo:
- Punti vendita di generi alimentari (comprese le erboristerie)
- Edicole
- Tabaccai (compresa la rivendita di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione sia se effettuata in tabaccherie ordinarie che in esercizi di vicinato diversi dalle tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione)
- Farmacie
- Parafarmacie
- Ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) ed esercizi connessi (quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio)
- Commercio al dettaglio di piccoli animali da compagnia e prodotti alimentari per gli stessi
- Centri ottici
Per le suddette attività vige l’obbligo di adozione delle necessarie precauzioni sanitarie (distanza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione)
I negozi multiattività potranno tenere aperte le sole attività commerciali di vendita di beni di prima necessità e generi alimentari.
I commerci online di ogni genere posso continuare ad esercitare la propria attività. Per tale motivo tutti gli esercizi di commercio al dettaglio temporaneamente chiusi al pubblico potranno continuare ad effettuare le consegne dei prodotti a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia in fase di confezionamento che di trasporto.
Artigiani di servizi – fino al 03.04.2020
Restano chiusi al pubblico gli esercizi che erogano servizi alla persona come disposto del DPCM 11 Marzo. Tra le attività sospese fino al 3 Aprile 2020 possiamo individuare:
- Parrucchieri
- Barbieri
- Estetisti
Secondo l’ultimo decreto gli artigiani di servizi che possono lavorare sono:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Imprese di pulizie
- Baby sitter, badanti e colf
- Elettricisti
- Idraulici
Le attività aperte sopra elencate devono rispettare le misure di sicurezza previste; ovvero mascherine, tute e guanti, mantenendo le distanze di sicurezza.
Attività sportive – fino al 03.04.2020
Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, sono stati sospesi dal DCPM 11 marzo 2020.
Le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (ad eccezione dei servizi rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi sono attualmente sospese fino al 3 aprile 2020.
Anche gli impianti nei comprensori sciistici restano chiusi.
Attività professionali
Le attività professionali non sono sospese e resta ferma la raccomandazione presente all’interno del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.03.2020:
- Massima adozione dello smart working
- Incentivo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti
- Assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio
- Incentivo di operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro
Le strutture sanitarie private, compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e ad erogare i propri servizi esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, evitando permanenze nelle sale d’attesa.
I professionisti e gli operatori hanno l’obbligo di attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio.
Attività produttive – fino al 03.04.2020
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo ha sospeso le attività produttive non ritenute essenziali.
Di seguito l’elenco delle attività produttive che possono rimanere aperte:
- Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività produttive essenziali (identificate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo riportato ad inizio articolo), dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. L’attività produttiva può continuare ad operare previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui la stessa è localizzata. Se non sussistono le suddette condizioni, il Prefetto può sospendere l’attività.
- Attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. L’impianto può continuare a lavorare previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui l’attività stessa è localizzata. Qualora la condizione di pregiudizio grave non sussista il Prefetto può sospendere l’attività. Impianti a ciclo produttivo continuo finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale non sono soggetti a tale comunicazione.
- Attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari ed ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.
- Attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia in cui l’attività stessa è localizzata.
Servizi di pubblica utilità – fino al 03.04.2020
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla L. 12.06.1990, n. 146. (sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta e smaltimento dei rifiuti, dogane, trasporti pubblici, assistenza e previdenza sociale, poste, telecomunicazioni ed informazione radiotelevisiva pubblica, ecc.)
Non vi è alcuna limitazione nel transito merci, infatti qualsiasi tipologia di merce (non solo di prima necessità) può essere trasportata sul territorio nazionale.
Il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi limitatamente alle esigenze di consegna o di prelievo delle merci.
Resta ferma la sospensione prevista dal DPCM 11 marzo del servizio di apertura al pubblicodi musei e altri istituti e luoghi della cultura, tra cui i cinema, i teatri, le biblioteche, gli archivi e parchi geologici.
Continua inoltre la sospensione alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado e delle attività di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Il decreto apre però la possibilità a tali istituzioni di svolgere l’attività formativa a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica.
Non è infine sospesa l’attività di ricerca.
Attività finanziarie ed assicurative
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi con l’obbligo di adozione delle necessarie precauzioni igienico-sanitarie (distanza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione)
Turismo
Il DPCM 11 marzo non prevedendo la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive consente loro di proseguire regolarmente la propria attività. Tra le strutture turistico-ricettive ricordiamo sono compresi:
- Alberghi
- Bed and breakfast
- Agriturismi
- Case vacanze
- Affittacamere
Come riportato all’interno delle FAQ presenti sul sito del Governo Italiano, nelle strutture turistico-ricettive è permesso lo svolgimento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai soli ospiti della struttura e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
La verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche non compete alla struttura turistico-ricettiva.
Edilizia – fino al 03.04.2020
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo ha disposto la chiusura di tutti i cantieri ad eccezione quelle attività a supporto dell’emergenza nazionale (individuate nell’Allegato 1 del decreto riportato ad inizio articolo) .
Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare i necessari protocolli di sicurezza per impedire il contagio da Covid-19 tra i lavoratori, con particolare attenzione alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. In particolare, in data 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL, ha condiviso un protocollo al fine di regolamentare le attività da porre in essere all’interno dei cantieri edili per il contenimento della diffusione del COVID-19.