Il Decreto Liquidità (DL 23/2020) entrato in vigore lo scorso 9 aprile 2020, oltre a prevedere misure che riguardano l’accesso al credito da parte delle imprese, contiene ulteriori aggiornamenti in materia di scadenze fiscali, precedentemente definite dal DL “Cura Italia”.
Sospensione dei versamenti del 16 aprile e del 16 maggio 2020
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con:
- Domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- Ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020
- Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’Iva.
Per i medesimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Analogamente, per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, prevista dall’art. 61, c. 5 D.L. 18/2020 fino al 31.05.2020, con ripresa dei versamenti entro il 30.06.2020 (art. 61, c. 5 D.L. 18/2020).
Anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Nel caso in cui l’ente svolga anche una attività di tipo commerciale, per questa ultima attività si applicano i parametri di cui sopra.
Sospensione versamenti mese di aprile 2020 per particolari categorie
Per gli operatori dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza il Decreto Liquidità prevede la seguente suddivisione:
- In assenza dei requisiti di fatturato previsti dal Decreto Liquidità: per il mese di aprile 2020 sono sospesi solo i versamenti che riguardano le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Pertanto sono tenuti al pagamento dell’Iva entro il 16.04.2020, e tutti gli altri pagamenti potranno essere effettuati entro il 31.05.2020.
- In presenza dei requisiti di fatturato:
tutti i versamenti sono sospesi e potranno essere effettuati entro il 30.06.2020, con le modalità sopra citate.
Gli operatori dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sono:
- Imprese turistico-ricettive (alberghi, affittacamere, cc.), agenzie di viaggio, tour operator;
- Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- Gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo;
- Centri sportivi, piscine e centri natatori, aziende termali;
- Ricevitorie del Lotto;
- Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- Gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night club, sale da gioco e da biliardo, parchi divertimento e parchi tematici;
- Stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- Servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- Servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- Servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative, ovvero di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.