Le nuove norme sulla crisi d’impresa spingono l’imprenditore a riorganizzare il proprio ufficio e ad evolvere la propria cultura in poche parole ad assumere una mentalità manageriale.
- (art. 3) “L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 C.C., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”;
- (art. 375) “All’art. 2086 C.C., dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»”;
L’imprenditore dovrà apportare modifiche sostanziali alla propria organizzazione aziendale e cioè:
- Un’organizzazione adeguata prevede la definizione di un manuale operativo in cui vengano descritte tutte le procedure che i responsabili di funzione dovranno seguire nella loro operatività unitamente alle modalità dei controlli da adottare.
La funzione che più interessa nell’ottica della presente trattazione è quella amministrativa e contabile per cui l’imprenditore che già non l’avesse fatto dovrà regolamentare le attività relative a questo ufficio in relazione alla natura e alla dimensione dell’impresa. Ad esempio si dovrà prevedere in un manuale che il responsabile dei pagamenti ai fornitori dovrà segnalare eventuali debiti scaduti e non saldati, mentre il responsabile della contabilità dovrà verificare la coerenza dei dati contabili, anche (ma non solo) in base agli indicatori previsti. Stesse considerazioni riguardano gli adempimenti tributari e, per i rapporti con le banche, la segnalazione di rilevanti sconfinamenti rispetto agli affidamenti. Senza attendere la redazione del bilancio di fine anno, nel frattempo l’ufficio amministrativo contabile elaborerà situazioni periodiche e le monitorerà applicando gli indicatori patrimoniali/finanziari/economici ritenuti opportuni. - dovrà predisporre i propri mezzi e strumenti adeguati a prevenire la crisi e assicurare la continuità aziendale.
In altre parole dovrà dotarsi di un “cruscotto aziendale” che risponda alle disposizioni contenute nell’art 6 DLgs 231/2001.
Come identificare la crisi della propria impresa
Saranno soprattutto i flussi di cassa a mettere in guardia l’imprenditore sul rischio che la sua azienda sta correndo.
- Se l’imprenditore non sarà più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, sarà cioè inadempiente e/o come si dice insolvente, dovrà percorrere la strada della concorsualità (liquidazione giudiziale o procedura concordataria);
- Se l’imprenditore sarà invece in uno stato di crisi economico–finanziaria che rendeprobabile l’insolvenza, dovrà percorrere la strada del nuovo modello messo a punto dal codice della crisi d’impresa e cioè dovrà seguire le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
L’articolo 13 dello stesso Codice, titolato «Indicatori della crisi» indica le fattispecie sintomatiche della crisi:
- indicatoriche misurano la sostenibilità dell’onore dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare
- indicatori che misurano e l’adeguatezza del capitale proprio rispetto al capitale di terzi
- indicatori che rilevano l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- indicatori che rilevano l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
Nota: l’impresa che non considerasse adeguati alle proprie peculiarità tali indicatori, in base al comma 1 dell’art 13 potrà scostarsene evidenziando nel contempo gli indicatori ritenuti idonei. Dovrà dare per questo informativa e giustificazione, attestata quanto ad adeguatezza da un professionista indipendente, nella nota integrativa al bilancio. Tali indici “personalizzati” saranno di riferimento anche per gli anni successivi. La legge inoltre demanda al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con cadenza almeno triennale, la elaborazione dei medesimi indici, distinguendoli per tipologia di attività economica, nonché con particolare riguardo alle start up, alle PMI, alle società in liquidazione o costituite da meno di due anni.
Gli articolo 14 e 15 del Codice impongono l’onere di una tempestiva segnalazione delle avvisaglie della crisi agli organi di controllo, al revisore contabile ed alla società di revisione, all’agenzia delle Entrate, all’Inps e all’agente della riscossione.
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Gli indicatori della crisi: fermala ora