Il D.L. 23/2020 ha prorogato alcuni termini di entrata in vigore delle norme del codice della crisi d’impresa, nello specifico il 1/09/2021 verranno costituiti presso le Camere di Commercio gli Organismi di composizione (OCRI) per ricevere le segnalazioni di allerta, gestire la fase dell’allerta e la fase della composizione assistita della crisi.
Alert interni e alert esterni segnalano possibili elementi di crisi all’OCRI. Andiamo ora ad individuare quali siano le principali funzioni degli OCRI:
- ricevere l’alert da parte del revisore o del collegio sindacale rimasto “inascoltato” dall’imprenditore nel tempo previsto;
- ricevere l’alert da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e agente per la riscossione) qualora l’imprenditore seppur avvertito non abbia regolarizzato il proprio debito;
- comunicare agli organi di controllo della società l’avvenuta ricezione di una segnalazione dei creditori qualificati;
- assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi;
- nominare il collegio degli esperti;
- convocare davanti al collegio di esperti, per l’audizione, la società debitrice e i componenti dei suoi organi di controllo al fine di acquisire dati e informazioni
- disporre eventualmente l’archiviazione delle segnalazioni ricevute o, in presenza di crisi accertata, individuare con il debitore le misure necessarie per superare la crisi.
Dunque l’OCRI convocherà, in via riservata e confidenziale, il debitore ed i componenti degli organi di controllo della società, se esistenti, avanti al collegio entro il termine di 15 giorni dalla ricezione delle segnalazioni o dell’istanza del debitore.
Il collegio sceglierà tra i propri componenti il Presidente, il quale nominerà il relatore che avrà il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti relative all’impresa.
Il Collegio potrà disporre:
- l’archiviazione quando ritiene che non sussista la crisi o quando l’organo di controllo societario o un professionista indipendente attesti l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione. L’attestazione dovrà essere corredata dai documenti relativi ai crediti e tale compendio documentale può essere utilizzato soltanto nel procedimento dinanzi all’OCRI,
o - accertata l’esistenza della crisi, individuare con il debitore le possibili misure per porre rimedio alla situazione di crisi e fissare un termine entro il quale il debitore dovrà riferire sulla attuazione delle misure dirette a rimediare alla situazione di crisi. In questa fase l’OCRI. L’organismo svolgerà in questa fase il ruolo di advisor per il debitore, al fine di coadiuvarlo nell’individuazione delle azioni più opportune.
- a seguito delle analisi preliminari delle possibili azioni, nel caso in cui risulti evidente la necessità di un coinvolgimento dei creditori nel riassetto e superamento della crisi, il debitore potrà attivare il procedimento di composizione assistita, sempre in seno all’OCRI (tre mesi a disposizione per negoziare con i creditori con la possibilità di richiedere al Tribunale le necessarie misure protettive, ottenibili per tre mesi e prorogabili solo in caso di avanzamento delle trattative). L’esito positivo si concretizzerà in un accordo sottoscritto con i creditori, con gli effetti di un piano attestato di risanamento: pertanto il compimento di atti in esecuzione di tale accordo non sarà assoggettabile a revocatoria e sarà esente dai reati di bancarotta.
- L’OCRI nel caso non si addivenga alla definizione di un piano attestato consente di avviarsi al Tribunale per proporre un concordato con l’attestazione dei dati già pronta, su richiesta del debitore; questo aspetto, che può apparire in prima battuta secondario, è tutt’altro che irrilevante e può consentire di rendere più celere una fase istruttoria sempre molto laboriosa e spesso fonte di ritardo nella presentazione dei piani, rallentati dalla difficoltà di passaggio dei dati tra impresa ed attestatore, con l’effetto di protrarre per tempi lunghi l’inerzia nell’affrontare la crisi. L’OCRI consente quindi di avviarsi al Tribunale per proporre un concordato con l’attestazione dei dati già pronta, su richiesta del debitore.
Un sistema premiale è previsto per il debitore che tempestivamente affronti i meccanismi previsti dal codice della crisi.
Le misure premiali sono state delineate nella duplice forma della previsione di una nuova causa di non punibilità (primo inciso dell’art. 25 del Codice quarto comma) e di una circostanza attenuante ad effetto speciale (secondo inciso dell’art. 25 del Codice quarto comma).
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L’OCRI a salvaguardia della crisi aziendale