Con la risposta all’interpello n. 356/2020 , l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche il professionista sublocatario, in presenza di riduzione del reddito, può accedere al credito d’imposta di cui all’art. 28 DL Rilancio.
La condizione è che il contratto sia relativo ad un contratto di locazione identificato dagli art. 1571 e seguenti del Codice Civile, disciplinati dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, ovvero un contratto di locazione o sublocazione di immobile urbano adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
L’Agenzia ammette inoltre il conduttore principale a beneficiare del credito, prendendo come base di calcolo il canone di sublocazione al lordo del credito d’imposta concesso al locatario.
Agenzia delle Entrate