Con il D.M. del 4 dicembre 2020 il Ministero dell’Economia rimodula le scadenze relative al versamento dell’imposta da bollo sulle fatture elettroniche.
In base alle nuove previsioni, che verranno pubblicate ad inizio 2021, il versamento del bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato:
- Per il 1° trimestre, entro il 31 maggio;
- Per il 2° trimestre, entro il 30 settembre;
- Per il 3° trimestre, entro il 30 novembre.
E’ prevista una tempistica diversa in due specifici casi.
- Se nel 1° trimestre l’imposta non supera € 250,00, è possibile versare l’imposta entro la scadenza del 2° trimestre (30 settembre);
- Se per i primi due trimestri l’imposta non supera gli € 250,00, è possibile effettuare il versamento entro la scadenza del 3° trimestre (30 novembre);
L’Agenzia delle Entrate, entro il 15° giorno successivo alla chiusura del trimestre, invierà le integrazioni alle fatture che non includono l’imposta di bollo.
Qualora il cedente o prestatore non ritenga ci siano i presupposti, effettua la variazione dei dati comunicati dall’Agenzia:
- Per il 1° trimestre, entro il 30 aprile;
- Per il 2° trimestre, entro il 10 settembre.
La comunicazione dell’imposta da versare avviene:
- Per il 1° trimestre, entro il 15 maggio;
- Per il 2° trimestre, entro il 20 settembre.
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’imposta, la sanzione dovuta (ridotta di un terzo), e gli interessi sono comunicati per via telematica al contribuente.
Il mancato pagamento entro 30 giorni, comporta l’iscrizione a ruolo delle somme.
Gazzetta Ufficiale