Con la risposta all’interpello n. 581/2020 del 14.12.2020, l’Agenzia delle Entrate, citando una sentenza della Corte di Giustizia del 10 marzo 2011, ha chiarito che:
- la vendita di alimenti e bevande (preparati o meno), senza consumo presso il locale, si qualifica come cessione di beni, dovendosi quindi applicare l’aliquota relativa ai beni ceduti;
- la vendita di alimenti e bevande(preparati o meno) con consumo presso il locale, si qualifica come somministrazione, applicandosi pertanto l’IVA al 10 per cento.
Il fattore che determina la caratteristica di somministrazione di un operazione di ristorazione è la presenza di servizi a supporto alla vendita, quali:
- Sala di ristoro (con annesso guardaroba..);
- Arredi e stoviglie;
- Personale addetto all’hospitality.
Anche l’utilizzo di app per effettuare gli ordini in modo personalizzato prima di recarsi al locale, non qualifica l’operazione come somministrazione di alimenti e bevande.
La questione è attualmente oggetto di dibattito politico. Al vaglio del Governo c’è l’ipotesi di prevedere all’interno della Legge di Stabilità 2021 un emendamento volto ad estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% ai “piatti pronti e pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto”.
Agenzia delle Entrate