La seconda rata IMU, versata dal contribuente entro il 16.12.2020, nell’ipotesi in cui il Comune dove sono ubicati gli immobili deliberi una aliquota diversa per il 2020 rispetto al 2019 può comportare, entro il 28.02.2021:
- Una richiesta di rimborso;
- Un versamento a conguaglio.
Per quanto riguarda i casi di esenzione dal versamento dell’imposta, La Cassazione, con le pronunce n. 28534/20, 20130/20, 4166/20 e 4170/20, ha definito che, se marito e moglie fissano la propria residenza anagrafica in immobili siti in Comuni diversi, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale.
Dunque l’esenzione IMU avviene solo se entrambi i coniugi hanno nello stesso immobile:
- Residenza anagrafica;
- Dimora abituale.
Gazzetta Ufficiale