Il 16.11.2020 il Consiglio dei Ministri approva il disegno di Legge di Bilancio anno 2021 e proroga in questa sede alcune misure del Piano di Transizione 4.0, che ricordiamo, ha la duplice finalità di sostenere le imprese nei processi di transizione digitale ed ecologica e di rilanciare il piano degli investimenti bloccati dalla pandemia.
Tra queste misure prorogate c’è il credito d’imposta formazione 4.0 che presenta rilevanti potenzialità di crescita per le imprese italiane piccole e grandi.
Approfondiamo l’argomento e nello specifico chiariamo quanto segue:
Credito d’imposta formazione 4.0: cos’è
Il Credito Formazione 4.0 è un’agevolazione fiscale previsto all’interno del Piano Impresa 4.0 è un credito d’imposta per le attività di formazione ai dipendenti per acquisire conoscenze tecnologiche.
Credito d’imposta formazione 4.0: come funziona
Il credito può essere portato in compensazione l’anno successivo alla maturazione e non può essere oggetto di cessione o trasferimento.
Credito d’imposta formazione 4.0: a chi si rivolge
Il credito d’imposta formazione 4.0 può essere usufruito da tutte le imprese che hanno sede in Italia.
Non possono richiedere il bonus le imprese In stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o altra procedura concorsuale o
destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001).
Credito d’imposta formazione dipendenti: i requisiti richiesti
In ogni caso è fondamentale che l’impresa:
- Rispetti le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sia regolare nei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Credito d’imposta formazione 4.0: gli ambiti di svolgimento
L’erogazione delle attività formative può essere organizzata direttamente in azienda, utilizzando il
proprio personale come docenti, oppure può essere organizzata con personale esterno.
Gli ambiti di svolgimento delle attività formative 4.0 ammesse al credito d’imposta, organizzate con
personale interno o esterno, connesse alle tecnologie abilitanti, sono:
- Vendita e marketing;
- Informatica e tecniche;
- Tecnologie di produzione.
Le spese relative alla formazione del personale aziendale devono esclusivamente riguardare alcune
tecnologie abilitanti per il processo di trasformazione digitale e tecnologica delle imprese e sono quelle
che rientrano nel Piano Nazionale Impresa 4.0, cioè:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali
Credito d’imposta formazione 4.0: estensione della tipologia dei costi ammissibili
La proroga del credito formazione 4.0 prevede un’estensione della tipologia dei costi ammissibili oltre alle spese relative al personale discente.
Si considerano anche:
a) le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione di cui al progetto, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture attinenti il progetto di formazione, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota riferibile esclusivamente al progetto, escluse le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza sempre connessi al progetto di formazione;
d) le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazioni, spese generali) per le ore di formazione.
Credito d’imposta formazione 4.0: la misura del credito
Il credito spetta nella misura del:
- 50 per cento sulle spese per Piccole Imprese, con un massimo annuale di euro 300.000;
- 40 per cento sulle spese per Medio Imprese, con un massimo annuale di euro 250.000;
- 30 per cento sulle spese per Micro Imprese, con un massimo annuale di euro 250.000.
Credito d’imposta formazione 4.0: esempio di calcolo
Per una piccola azienda, ipotizziamo con n. 5 dipendenti compreso tutor interno e con una formazione prevista immaginiamo sulla cyber security, per 89 ore di formazione al costo orario di € 35,00 (semplifichiamo per l’esempio ma il costo orario del tutor interno potrà essere superiore a quello dei dipendenti discenti), il calcolo elementare sarà:
n. ore di formazione 89 * costo orario di € 35,00* n.5 dipendenti in considerazione del 50% = € 7.787,00.
Per tutte le aziende e di tutte le dimensioni la percentuale del credito d’imposta può arrivare anche al 60%, sempre nei limiti di massimale annuo, quando i lavoratori dipendenti da formare rientrano nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (così come definiti dal decreto ministeriale del lavoro e delle politiche sociali del 17/10/2017). Questi ultimi sono, ad esempio, i lavoratori che non hanno un regolare stipendio da almeno sei mesi oppure hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni oppure un’età superiore ai 50 anni oppure sono adulti che vivono con una più persone a carico e così via.
Credito d’imposta formazione 4.0: come viene utilizzato il credito d’imposta
Dal periodo successivo a quello di maturazione e cioè dal 2022 per le spese sostenute nel 2021 , il credito d’imposta potrà essere fruito esclusivamente in compensazione (articolo 17 d.lgs. 241/1997) tramite il modello F24.
Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento, e potrà essere fruito anche in unica soluzione. L’articolo 1, comma 214, L.160/2019 prevede infatti che il credito d’imposta sia fruibile, subordinatamente all’acquisizione della certificazione contabile.
Credito d’imposta formazione 4.0: agevolazione cumulabile
L’agevolazione relativa al credito d’imposta formazione 4.0 è cumulabile con altre misure d’aiuto aventi ad oggetto le stesse spese.
Credito d’imposta formazione 4.0: la documentazione
Il legale rappresentante dovrà rilasciare a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili con indicazione delle competenze acquisite.
Nel caso la formazione sia erogata da soggetti esterni all’impresa questi dovranno essere soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione.
Bisognerà redigere una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività svolte e in caso di formazione organizzata internamente tale relazione dovrà essere predisposta a cura del
dipendente partecipante in veste di docente o tutor.
Dovrà essere predisposta documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio. Dovranno essere predisposti registri nominativi di svolgimento delle attività
formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente.
I dati relativi al numero delle ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Credito d’imposta formazione 4.0: adempimenti
Per usufruire del credito d’imposta formazione 4.0 si dovrà effettuare una comunicazione a consuntivo al Ministero dello Sviluppo Economico nelle modalità e tempi previsti da decreto direttoriale. Tale dichiarazione ha valore informativo, e dunque, nel caso in cui un’azienda non la effettui, non viene pregiudicato il diritto di beneficiare dell’agevolazione.
Credito d’imposta formazione 4.0: controlli e sanzioni per indebita compensazione
In sede di controllo se viene accertata l’indebita fruizione del credito d’imposta, anche parziale, il recupero del relativo importo viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate con aggravio di interessi e sanzioni.
Le sanzioni per credito non spettante ammontano:
- al 30% del credito quando c’è indebita compensazione;
- dal 100 al 200 per cento quando c’è credito inesistente.
In tutte e due i casi è prevista la possibilità di accedere alla definizione agevolata. C’è una differenza per quanto riguarda il periodo di accertamento che è: 5 anni nel primo caso e 8 anni nel secondo caso.
Credito d’imposta formazione 4.0: come si dichiara il credito d’imposta
Una volta rendicontato il credito lo stesso deve essere inserito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è maturato e negli anni di utilizzo.