Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto in data 11.03.2020 un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di contenimento per l’intero territorio nazionale.
Sono sospese fino al 25.03.2020:
- tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
- tutti i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- tutte le attività inerenti i servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri ed estetisti;
- tutte le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, con l’obbligo di rispettare le misure di sicurezza. È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Resteranno aperte, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro:
- le edicole;
- i tabaccai;
- le farmacie e le parafarmacie;
- i servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
- l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Le Pubbliche Amministrazioni si sono attivate per favorire lo svolgimento delle prestazioni lavorative attraverso forme innovative di lavoro agile e smart-working.
Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri