Al fine di contenere l’epidemia da COVID-19 il ministro della salute ha disposto l’adozione delle seguenti misure:
- divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
- divieto di attività ludica all’aperto; esclusa da tale divieto l’attività motoria in prossimità dell’abitazione e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Chiusura al pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante con esclusione di quelle situate lungo la rete autostradale;
- Vietati gli spostamento verso abitazioni diverse da quelle principali nei giorni festivi e preventivi, nonché quelli che immediatamente precedono e seguono tali giorni.
Gazzetta Ufficiale