Con la legge Bilancio 2020 all’articolo 1 – comma 677 è stata elevata a 8 euro la quota massima di esenzione da tassazione e contribuzione per i buoni pasto elettronici, mentre è stata abbassata a 4 euro quella relativa ai buoni cartacei, divenendo quindi doppiamente conveniente ricorrere alla forma elettronica.
La soglia di non imponibilità resta a 5,29 euro, differenziandosi quindi dal buono pasto cartaceo (4 euro), per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto agli addetti presso cantieri edili e strutture produttive o lavorative lontane da esercizi di ristorazione.
Per quanto riguarda i buoni con valore facciale superiore alla soglia di esenzione, l’importo imponibile sarà solo la parte eccedente la soglia, come per esempio con i tagliandi cartacei da 5,29 euro maturati dal 1° gennaio 2020 e distribuiti come residuo dei blocchetti già acquistati.
Si applicano le soglie precedenti per quanto riguarda i buoni pasto erogati entro il 12 gennaio 2020, ma relativi al 2019.
Gazzetta Ufficiale