La trasferta è un istituto molto diffuso nel mondo del lavoro.
Essa rappresenta un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa che ha le caratteristiche di temporaneità, di legame funzionale con il luogo “normale di lavoro” e funzionalità rispetto alle esigenze aziendali.
Il datore di lavoro rimane tenuto a rispettare i contratti collettivi nazionali e i dettati costituzionali (art. 41 cost.), insieme al divieto di atti illeciti nei confronti del lavoratore (art. 1345 c.c. e art. 15 Stat. Lav.).
Per quanto riguarda la determinazione delle indennità rilevano i contratti collettivi nazionali e non potranno essere applicate condizioni peggiorative se non attraverso una contrattazione di prossimità (art. 8 Dl 138/2011).
E’ raccomandabile evitare di riconoscere importi casuali o differenziati da un lavoratore all’altro, riportando le modalità di pagamento nel regolamento aziendale o comunque dando adeguata informativa ai dipendenti.
Al fine di non incorrere in problematiche di accesso ai regimi di esenzione fiscale e contributiva delle trasferte, è raccomandabile rilasciare l’autorizzazione alla trasferta, l’autorizzazione all’utilizzo del veicolo personale a fini aziendali, l’attribuzione del modulo per nota spese (obbligatorio e fondamentale per consentire la deducibilità delle spese all’impresa), la conservazione della documentazione interna (obbligatorio).
Si ricorda che vige obbligo di tracciabilità per le retribuzioni e non per i rimborsi, che vanno comunque opportunamente documentati.
Ai fini della definizione della sede della trasferta, al di fuori o all’interno del Comune, rileva il luogo abituale di svolgimento dell’attività.
Mgs