Con il Decreto Rilancio (art. 25) viene introdotto il contributo a fondo perduto per imprese ed operatori con partita IVA colpiti dal Covid-19.
- Esso si rivolge ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, incluse le attività agricole e commerciali svolte in forma di impresa cooperativa, e agli enti non commerciali che svolgano anche attività commerciale.
- Sono esclusi i soggetti con attività cessata al 31 marzo 2020, i soggetti aventi diritto all’indennità di cui agli art. 27 e 38 del Decreto Cura Italia, i dipendenti e professionisti iscritti a enti privati di previdenza obbligatoria, gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
- Il contributo spetta ai soggetti che abbiano compensi e ricavi totali nel 2019 non superiori a € 5.000.000 ed il cui fatturato di Aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di Aprile 2019. Avranno comunque diritto al contributo i soggetti con inizio attività nel 2019 e quelli con domicilio fiscale o sede operativa in comuni e territori che già versavano in uno stato di emergenza differente dal Covid-19.
Per quanto riguarda il calcolo vi sono tre classi di riferimento con percentuali diversificate che si applicano alla differenza di ricavi: 20% per soggetti con ricavi fino a € 400.000, 15% dai € 400.000 a € 1.000.000, 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000.
Il contributo minimo è di € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La domanda andrà presentata telematicamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 giugno 2020, con le modalità prescritte dalla stessa Agenzia, e accompagnata dall’autocertificazione di regolarità antimafia.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Sono previste norme specifiche per il controllo e il recupero dei contributi indebitamente percepiti.
Le sanzioni irrogabili vanno dal cento al duecento per cento del contributo in tutto o in parte non spettante.
Gazzetta Ufficiale