All’interno del Piano Impresa 4.0 è stato incluso un credito d’imposta per le attività di formazione dei dipendenti.
La Legge di Bilancio 2020 ha prolungato l’agevolazione, stanziando 150 milioni per il 2021.
Il credito d’imposta può essere usufruito da:
- Tutte le imprese che hanno sede in Italia;
- Le stabili organizzazioni di aziende non residenti nello stato italiano;
- Gli enti non commerciali residenti in Italia, che svolgono attività commerciali sottoposte a tassazione d’impresa.
In ogni caso è fondamentale che l’impresa:
- Rispetti le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sia regolare nei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Non possono richiedere il bonus le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o altra procedura concorsuale o destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001).
Il credito spetta nella misura del:
- 50 per cento sulle spese per Piccole Imprese, con un massimo annuale di euro 300.000;
- 40 per cento sulle spese per Medio Imprese, con un massimo annuale di euro 250.000;
- 30 per cento sulle spese per Micro Imprese, con un massimo annuale di euro 250.000.
Gli ambiti di svolgimento delle attività formative 4.0 ammesse al credito d’imposta, organizzate con personale interno o esterno, connesse alle tecnologie abilitanti, sono:
- Vendita e marketing;
- Informatica e tecniche;
- Tecnologie di produzione.
Il credito può essere portato in compensazione l’anno successivo alla maturazione e non può essere oggetto di cessione o trasferimento.
Per usufruirne deve essere effettuata una comunicazione a consuntivo al Ministero dello Sviluppo Economico nelle modalità e tempi previsti da decreto direttoriale.
Ministero dello Sviluppo Economico