Con la Legge di Bilancio 2021 è stato integrato l’art 110 del Decreto Agosto (Dl 104/2020) che prevede la facoltà di riallineare nel Bilancio 2020 il minor valore fiscale a quello contabile (art. 14, L.342/2000) al 31/12/2019 per:
- Beni materiali e immateriali immobilizzati;
- Partecipazioni in società controllate e in società collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- Partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie in base all’articolo 85, comma 3-bis, del Tuir (solo per Ias adopter);
- Avviamento;
- Costi pluriennali.
Il riallineamento può essere effettuato previo il versamento di un imposta sostitutiva del 3 per cento sulla differenza tra valore civilistico e valore fiscale.
Questa operazione, non rivalutando dal punto di vista contabile gli asset, non comporta un’iscrizione di una riserva di patrimonio netto corrispondente al maggior valore.
Proprio per questa ragione il comma 4 dell’art. 10 Dm 162/2001 prevede:
- L’iscrizione del maggior valore al netto dell’imposta ad una riserva libera;
- La messa a disposizione di una quota del capitale sociale, in caso di incapienza di riserve utilizzabili.
Gazzetta Ufficiale