Il concetto di adeguato assetto organizzativo è un elemento centrale e fondante delle norme contenute nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che nasce in risposta alla raccomandazione europea (135/2014).
Perché nasce il codice della crisi d’impresa
Il nuovo Codice sulla crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019 in attuazione della legge n 155/2017), che di fatto manda in pensione la vecchia Legge fallimentare del 1942, nasce da un contesto storico preciso avvenuto dopo la crisi internazionale del 2007, innescata a sua volta da un’altra crisi, quella legata alla speculazione americana sui sub prime.
In quel periodo furono numerosi i fallimenti di banche e di assicurazioni e questo fu causa del pesante restringimento del credito bancario all’economia reale che con effetto domino produsse di conseguenza i fallimenti a catena anche delle imprese grandi e piccole.
Il legislatore comunitario, quindi, per arginare questi accadimenti, nel 2014 raccomandò a tutti i paesi membri di studiare un modo per mettere in grado l’imprenditore di poter governare lo stato di crisi aziendale, di poterla prevedere e in tempi brevi di poterla risolvere.
Nel 2019, in riferimento a quanto sopra, il nuovo codice della crisi d’impresa ha obbligato l’imprenditore ad implementare in azienda un adeguato assetto organizzativo
finalizzato all’emersione anticipata della crisi e alla sua veloce definizione.
ATTENZIONE: Il rinvio di alcune norme del codice della crisi a settembre 2021 non riguarda certo l’obbligo dell’adeguato assetto organizzativo, che concettualmente esiste da tempo nel nostro ordinamento anche se non specificamente finalizzato all’emersione anticipata della crisi, ma si
riferisce solamente alle norme relative alle procedure di alert (scopri gli alert interni e quelli esterni) e al funzionamento dell’OCRI.
Cosa si intende per crisi aziendale
Per crisi si intende uno squilibrio economico finanziario patrimoniale che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per l’impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Quali sono gli indicatori e gli indici della crisi
Appositi indici dovranno dare evidenza della:
1) non sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
2) assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso;
3) non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;
4) inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
A quale tipo di imprenditore si riferisce la legge
Il codice della crisi d’impresa stabilisce che:
- (art 3) l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare
tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. - L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art 2086 cc ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
ATTENZIONE: Art.2476 cc Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.
Cosa vuol dire adeguato assetto organizzativo
La configurazione di un adeguato assetto organizzativo può comportare, a seconda delle dimensioni e dell’attività svolta dall’impresa:
- l’organizzazione di un processo di raccolta, validazione e trasmissione ai vertici aziendali delle informazioni necessarie per la misurazione e il monitoraggio degli indicatori di crisi (attraverso la definizione di organigramma – funzionigramma- procedura-regolamento, etc.)
- la configurazione di un sistema di gestione del rischio di perdita della continuità aziendale e di stato di crisi, con l’indicazione delle metodologie di valutazione degli indicatori per aree di rischio.
Cosa deve fare l’imprenditore
In parole povere l’imprenditore dovrà predisporre mezzi e strumenti adeguati ad individuare indizi di crisi e assicurare la continuità aziendale considerando soprattutto i flussi di cassa e la loro capacità di copertura delle obbligazioni assunte nel breve periodo e per questo dovrà regolamentare gli uffici amministrativi e contabili individuando funzioni dedicate e responsabili. Ad esempio il responsabile dei pagamenti ai fornitori dovrà segnalare eventuali debiti scaduti e non saldati, il responsabile della contabilità dovrà verificare la coerenza dei dati contabili anche in base agli indicatori previsti.
L’imprenditore dovrebbe avere un “cruscotto” segnaletico degli equilibri/squilibri aziendali da consultare in tempo reale per conoscere l’andamento dei dati contabili sia del passato che del presente ma anche e soprattutto del futuro. Altro sforzo questo richiesto alle piccole imprese che non usano il sistema di budget e che non hanno l’abitudine e la capacità di programmare/controllare in modo sistematico la propria azienda.
Quindi l’imprenditore dovrà poter prevedere la crisi e dovrà avere risorse e strumenti per farlo (di questo tratteremo sui prossimi foci che avranno come oggetto il budget e la business intelligence)
Il Codice della crisi, come abbiamo appena detto, impone a tutti gli imprenditori (quindi anche alle ditte individuali) l’obbligo di attivarsi per un assetto organizzativo adeguato, ai fini della pronta rilevazione dello stato di crisi, nonché di adottare iniziative volte a superarlo.
La scelta organizzativa delle piccole imprese
Attualmente la maggior parte di piccole imprese, soprattutto quelle che non hanno strutturato un sistema contabile e amministrativo con risorse adeguate al loro interno e che hanno affidato da sempre la gestione contabile e fiscale esclusivamente al professionista, dovranno valutare questo nuovo obbligo e considerare:
- di riorganizzare i propri uffici amministrativi e contabili fornendoli di risorse umane qualificate e di adeguati strumenti per monitorare gli equilibri aziendali.
o
- incaricare il professionista di fiducia di controllare costantemente lo stato di salute aziendale al fine di prevenire la crisi. Il professionista incaricato dovrà, al verificarsi di uno scostamento con gli indicatori della crisi, da identificare con gli indici elaborati dal Cndcec (art. 13 CCI) o di una situazione di perdita di continuità aziendale, informare con tempestività il titolare o l’amministratore della società monitorata, supportandolo poi con i rimedi correttivi necessari dopo aver considerato insieme all’imprenditore se si tratta di una situazione di crisi temporanea o irreversibile per l’impresa. Il professionista affiancherà l’imprenditore anche nella pianificazione degli interventi e le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.
Il nostro studio è come sempre al fianco delle imprese offrendo la consulenza necessaria sui nuovi obblighi e responsabilità previsti in capo all’organo amministrativo e in capo all’organo di controllo e assistendo l’imprenditore nella scelta organizzativa che sarà necessaria.